Anche se si tratta di una primissima bozza, il nuovo Decreto sul Superbonus, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri, non lascia spazio ad altri dubbi sulla questione della cessione del credito.
Purtroppo in molti a breve dovranno fare a meno di questa "opzione alternativa", forse la pi comoda tra tutte quelle previste.
Oltre a ci, nel nuovo decreto ci sono delle disposizioni extra per quanto riguarda la "remissione in bonis", che per vedremo pi in avanti.
Ora andiamo a vedere quali novit ci sono sulla cessione del credito per il Superbonus.
Se vuoi saperne di pi in merito all'argomento, ti suggerisco di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale del Geometra Danilo Torresi.
Superbonus, addio alla cessione del credito per questi casi
Con la prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, sono state rese note le ultime disposizioni in merito al Superbonus e alla cessione del credito come opzione alternativa alla detrazione fiscale.
Andando a vedere l'art.
1 della nuova normativa ("Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura") la prima parte che colpisce la soppressione del primo periodo del comma 3-bis e l'abrogazione del comma 3-quater dell'articolo 2 della legge 11/2023, nota come "Blocca Cessioni".
In pratica, seguendo le indicazioni della Circolare N.
27/E 2023 dell'Agenzia delle Entrate, sono le deroghe previste per l'utilizzo della cessione del credito, che lo garantiva per:
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istituti autonomi case popolari (IACP),
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cooperative di abitazione a propriet indivisa,
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organizzazioni non lucrative di utilit sociale.
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immobili danneggiati dagli eventi sismici.
Tutti questi edifici avrebbero potuto avere accesso alla cessione del credito, viste le disposizioni nel Decreto Cessioni del 2023.
Ma con l'abrogazione di questi commi, anche loro perderanno l'accesso.
Una misura molto rigida, ma per il Governo non era possibile mantenere questa disposizione ancora in essere, soprattutto davanti ai costi mostruosi di tutta l'operazione del Superbonus, ormai a oltre 76 miliardi di euro (dati ENEA, agosto 2023).
Riporta il Sole 24Ore, lo stesso Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha riferito che tutte queste norme
"[sono] nate in modo scriteriato e che hanno prodotto risultati devastanti per la finanza pubblica".
Superbonus, chi pu ancora richiedere la cessione del credito
Continuando la lettura della bozza, sempre all'articolo 1, comma 2, lettere a-d, si precisa che le disposizioni verranno applicate secondo per le spese sostenute su interventi per i quali risulta presentata:
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la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), se per edifici diversi da condomini;
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la CILA ma con adozione della delibera assembleare per l'approvazione dell'esecuzione dei lavori, se per condomini;
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l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per interventi riguardanti demolizione e ricostruzione degli edifici;
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la richiesta del titolo abilitativo, per interventi diversi da quelli dell'art.
119 del decreto legge 34/2020.
In pratica le disposizioni che gi erano previste nei mesi precedenti durante la lavorazione del decreto Superbonus.
Cos facendo, edifici come i condomini, se hanno provveduto secondo i tempi gi previsti dalle normative, possono ancora provvedere alla cessione del credito per i lavori avviati anzitempo.
Anche perch, altra condizione prevista nella bozza alla lettera e, si potr beneficiare della cessione se risultano
"[...] iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo".
Ma solo per interventi diversi da quelli agevolati nel decreto legge 34/2020, e solo se non prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Superbonus e cessione del credito: cosa succede alla remissione in bonis
Leggendo l'articolo 2 della bozza, si va invece a trattare la disciplina in materia di remissione in bonis.
La remissione in bonis un istituto introdotto per rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione necessaria per beneficiare dei bonus edilizi.
Cita l'articolo, le disposizioni non si applicano nel caso di "obbligo di comunicazione all?Agenzia delle entrate dell?esercizio delle opzioni di cui all?articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34".
Parliamo dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle cessioni del credito, con scadenza entro il 16 marzo, ma successivamente prorogata al 4 aprile 2024.
In pratica, se non si provvede dopo il 4 aprile, non si potr rimediare.
Come ribadisce il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, si esclude da ora l?applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.