Novità dall'INPS in merito alla Quota 103. Una delle più controverse pensioni di quest'anno è stata oggetto di una recente circolare dell'Istituto.
In essa, l'INPS ha ribadito tutta una serie di istruzioni per provvedere alla richiesta di quest'uscita anticipatoria.
Più la conferma dei calcoli e delle penalizzazioni previste per chi vuole uscire prima ma con Quota 103.
Vediamo ora le novità previste dalla Circolare, e facciamo il punto della situazione sul calcolo e le penalizzazioni previste dall'uscita.
Se vuoi saperne di più in merito all'argomento, ti suggerisco di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale La tua Pensione.
Pensioni Quota 103, l'INPS fa chiarezza con la nuova Circolare
Si riportano le istruzioni come da Circolare 39/2024, una delle ultime pubblicate dall'INPS e condivise con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Si conferma che la "pensione anticipata flessibile" (altro nome per Quota 103), prevede il diritto alla pensione soltanto se si raggiungono:
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41 anni di anzianità contributiva minima.
Inoltre, tale requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Per il perfezionamento dell'anzianità contributiva si calcolerà tutta la contribuzione al netto dei periodi di:
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disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
Si conferma inoltre l'impossibilità di Quota 103, per il personale appartenente a:
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Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
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Pensioni Quota 103, il calcolo dell'INPS
Riconfermata dall'INPS l'applicazione del calcolo contributivo per tutti gli anni maturati e finalizzati all'accesso di Quota 103.
Questo varrà anche nel caso in cui ci siano degli anni contributivi pre-1995, quando vigeva il calcolo retributivo.
Non sarà quindi ammesso il calcolo misto, invece previsto per coloro che hanno richiesto Quota 103 nel 2023.
Ricordiamo che il calcolo contributivo differisce da quello misto per l'assenza del calcolo retributivo sulla parte dei contributi maturati prima del 1° gennaio 1996.
Tale calcolo permetteva infatti di maturare una quota decisamente migliore rispetto al contributivo, visto che si poteva avere una parte dell'assegno previdenziale basato sulle settimane contribuite di un determinato periodo di riferimento e sugli ultimi anni di stipendio o reddito.
Col contributivo, invece, si calcola solo il montante dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età.
In caso di ricalcolo contributivo, come precisa IPSOA, si prende come riferimento retributivo un periodo che varia a seconda della Gestione a cui si è aderito (da 1,5 a 10 anni).
Per poi applicare l'aliquota contributiva dell'anno e dell'ente in questione alla retribuzione o al reddito pensionabile.
E infine il montante viene rivalutato per il tasso di capitalizzazione e poi sommato alla parte veramente contributiva (post 1995).
Alla fine, chi esce prima rischia con questo calcolo di subire una serie di penalizzazioni.
Pensioni Quota 103, confermate tutte le penalizzazioni
Oltre al citato calcolo contributivo, come penalizzazione il pensionato con Quota 103 non potrà ricevere un assegno massimo lordo mensile superiore a quattro volte l'importo minimo stabilito per ciascun anno.
Nel caso del 2024, il massimale ammonta a 2.394,44 euro.
Ricordiamo che per la versione del 2023, il tetto era di cinque volte la minima, ovvero 2.993,05 euro.
Alla stregua di altre forme di pensioni anticipate (es. Ape Social), converrà sperare di avere un importo mensile inferiore al tetto.
Perché se a fine ricalcolo contributivo si supera il tetto, a prescindere sarà corrisposto l'importo mensile lordo massimo consentito, appunto 2.394,44 euro.
Altra "penalizzazione" è nel fatto di poter rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico (es.
IVS).
Sarà possibile soltanto se, maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, il pensionato scelga di continuare l'attività lavorativa dipendente.
Per quanto significhi ritrovarsi con una busta paga più ricca del 9,19% in più (appunto la quota esonerata), tali contributi non saranno accreditati nella pensione finale, andandoci a perdere una volta giunti al 67esimo anno d'età, per la Pensione di Vecchiaia.
Altra penalizzazione riguarda la decorrenza.
Raggiunti i requisiti previsti, la decorrenza per il trattamento pensionistico sarà di 7 mesi per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.
Quindi la pensione non sarà liquidata non prima del:
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1° settembre 2024, se liquidata da Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO,
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2 agosto 2024, se liquidata dalla Gestione esclusiva dell’AGO.
Altrimenti la decorrenza è di 9 mesi per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, e quindi con liquidazione al:
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1° novembre 2024, se da Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO,
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2 ottobre 2024, se a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.