Pensioni INPS, scatta una nuova sanzione se non fai attenzione ai contributi

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 10/10/2024 10:15

Pensioni INPS, scatta una nuova sanzione se non fai attenzione ai contributi

Da una recente Circolare dell'INPS spunta una nuova sanzione per chi ha commesso qualche errore di troppo a livello di versamento dei contributi, quelli necessari per garantirsi la pensione pubblica.

Oltre alla nuova sanzione, l'Istituto Previdenziale ci fa sapere anche nelle nuove disposizioni a livello di ravvedimento operoso, più flessibili nei confronti dei datori di lavoro responsabili del versamento.

Vediamo tutte le novità dall'INPS, e in quali casi specifici scatta la nuova sanzione, e quando si può richiedere eventualmente il ravvedimento operoso.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di Giampiero Teresi (Regime Forfettario).

Pensioni INPS, scatta la nuova sanzione per i contributi non versati

Come riporta la Circolare INPS 90/2024, a seguito della riforma del Decreto Legge 19/2024, chi non versa i contributi subirà una nuova sanzione.

O meglio, una sanzione più leggerà. Da oggi, infatti, l'Istituto viene incontro a coloro che, avendo commesso l'illecito, provvedono però in tempi celeri a ravvedersi.

Si tratta di una misura che cerca di non punire in maniera troppo aggressiva tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi che si trovano in difficoltà con il versamento dei contributi previdenziali.

Al momento questa nuova sanzione è prevista solo nei casi di omissione contributiva e di evasione contributiva.

La prima riguarda ogniqualvolta vi sia un ritardo nel pagamento dei contributi, mentre la seconda è ravvisabile ogniqualvolta le predette registrazioni o le denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro.

Per entrambe ora il regime sanzionatorio è più flessibile, addirittura "scontato" in alcuni casi.

Pensioni INPS, a quanto ammonta la sanzione per omissione o evasione dei contributi

Originariamente, l'omissione contributiva prevedeva una sanzione pari all?ex tasso ufficiale di riferimento (Tur), oggi tasso Bce, maggiorato del 5,5%.

Con la nuova disposizione, la maggiorazione non trova più applicazione: ora la sanzione è solo pari al tasso Bce (3,65%).

Questo però vale solo per gli inadempimenti verificatesi a decorrere dal 1 settembre 2024, mentre per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico la nuova disposizione partirà direttamente dalla terza rata dell?emissione 2024 (quelle con scadenza 18 novembre e 10 ottobre 2024).

Nel caso dell'evasione contributiva, se prima la sanzione era pari al 30%, ora è dovuta una sanzione pari, in ragione d'anno, al tasso Bce maggiorato del 5,5%.

Questo vale solo se viene effettuato il pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia. Se si supera questa scadenza, il tasso passa a 7,5%, ma solo se si paga entro 90 giorni.

Questo vale anche in caso di pagamento rateale, ma lo sconto partirà soltanto col versamento della prima rata. Se si salta una delle successive rate accordate, si applica la misura intera della sanzione (30%).

Pensioni INPS, novità ravvedimento operoso e adesione spint

Nel caso in cui si voglia procedere tramite il ravvedimento operoso, se riguarda l'omissione contributiva si ha tempo 120 giorni dalla scadenza del versamento per ravvedersi.

Anche in questo caso, la sanzione sarà ridotta alla misura della sola applicazione del tasso Bce, senza quindi la maggiorazione del 5,5%.

Addirittura, se si provvede entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, il contribuente potrà beneficiare della riduzione della sanzione fino al 50%.

Anche in questo caso, il benefit riguarderà solo se si pagherà in unica soluzione. Nel caso di pagamento rateale, lo sconto è subordinato al versamento della prima rata.

A sua volta, se non si versa anche solo una delle successive rate, o si versa in ritardo, scatterà la misura intera delle sanzioni (omissione o evasione a seconda dei casi).

Se si raggiungerà poi il tetto massimo delle sanzioni civili, senza aver provveduto all'integrale pagamento, sul debito contributivo matureranno inoltre gli interessi di mora.

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