Con la messa in vigore del decreto legge 39/2024, relativo alle ultime disposizioni sui bonus edilizi 2024, sono state introdotte delle nuove limitazioni per coloro che hanno richiesto queste misure con le cosiddette "opzioni alternative".
Parliamo infatti dello sconto in fattura e della cessione del credito, quelle preferite da coloro che preferiscono evitare di dover anticipare le spese e ritrovarsi il rimborso ripartito in 10 rate annuali.
Purtroppo per i richiedenti di queste misure, scattano dei nuovi paletti.
Vediamo bene quali sono, e cosa rimane possibile per il futuro.
Se vuoi saperne di pi in merito all'argomento, ti suggerisco di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale del Geometra Danilo Torresi.
Bonus edilizi 2024, che fine fanno sconto in fattura e cessione del credito
L'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito per bonus edilizi 2024 come il Superbonus o il bonus barriere architettoniche ormai definitivamente bloccato.
A sancirlo l'articolo 1 del decreto legge 39/2024, che priva l'accesso a queste opzioni alternative anche per i seguenti beneficiari:
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IACP (Istituti Autonomi Case Popolari),
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cooperative di abitazione a propriet indivisa,
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Per la precisione, tutti i soggetti che avevano ricevuto grazie al Decreto legge 11/2023 (altres chiamato Blocca Cessioni) la deroga per l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Diversamente da quanto precedentemente riportato, al comma 1 lettera b del nostro decreto si segnala invece la possibilit dell'utilizzo di queste due opzioni alternative per gli immobili danneggiati da eventi sismici:
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verificatisi il 6 aprile 2009,
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da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Ovviamente fin quando c' disponibilit di fondi: su 400 milioni di euro stanziati per il 2024, solo 70 andranno per gli interventi degli immobili colpiti dal sisma di aprile 2009.
Bonus edilizi 2024, chi pu ancora utilizzare sconto in fattura e cessione del credito
Passando invece al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge, si potr ancora beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito nel caso in cui risulti presentata:
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la CILA (per immobili non condominiali),
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la CILA pi la delibera assembleare per l'approvazione dell'esecuzione dei lavori condominiali,
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l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (se per lavori di demolizione e ricostruzione di edifici),
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la richiesta del titolo abilitativo gi presentata.
Oppure nel caso di lavori gi iniziati o ancora da iniziare, ma con la garanzia di aver stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
E con tanto di acconto sul prezzo versato, se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo.
Punto cardine di questa disponibilit che riguarda ora le spese sostenute per gli interventi datate prima del 30 marzo 2024.
Quest'ultima data essenziale per richiedere l'accesso alle due opzioni alternative, perch come precisa il comma 5, bisogner aver sostenuto almeno una spesa entro il 30 marzo 2024 per poter ancora richiedere sconto in fattura o cessione del credito.
Anche se, va precisato, questa deroga prevista solo per i primi tre sopraccitati casi (CILA, delibera assembleare e titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione).
Per i casi in cui prima del 30 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (o non prevista la sua presentazione), purtroppo non si potr beneficiare della regola, e si rimarr a quanto gi stabilito mesi addietro.
Bonus edilizi 2024, scatta la sospensione per i contribuenti morosi
Oltre a ci, riporta Fisco Oggi, all'articolo 4 del decreto si segnala un nuovo "paletto" per i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell'erario.
Dal 1 luglio scatta infatti la sospensione per l'utilizzo dei crediti di imposta, se presenti all'Agenzia delle Entrate iscrizioni a ruolo e carichi agli agenti di riscossione per valore superiore a 10mila euro (1.500 euro in caso di "determinate situazioni", come riporta l'art.
31 del d.l. 78/2010).
Ma questo varr solo se risultano scaduti i termini di pagamento, e se non risultano in essere:
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provvedimenti di sospensione,
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piani di rateizzazione non ancora in decadenza.
A sua volta rimane confermato il divieto di compensazione in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e accessione o carichi in riscossione di valore superiore a 100mila euro, sempre se con termini di pagamento scaduti e alcun provvedimento di sospensione o piano di rateizzazione attivo.
Tale divieto per non scatta se i carichi riguardano crediti relativi a:
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contributi previdenziali e assistenziali,
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crediti relativi ai premi per l?assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.