Nuovi dazi USA: i possibili effetti sui contratti internazionali

05/04/2025 18:00

Nuovi dazi USA: i possibili effetti sui contratti internazionali

Con provvedimento emanato dal Presidente degli Stati Uniti lo scorso 2 aprile, il governo americano ha adottato le nuove misure in materia di tariffe doganali, che prevedono l’applicazione di dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti provenienti da tutti i Paesi esteri.

Le nuove politiche protezioniste adottate dal governo americano, in vigore dalla mezzanotte del 2 aprile, si applicano quindi anche alle importazioni provenienti dall’Unione europea.

Le principali novità previste dalle nuove misure

per il settore automobilistico, sono introdotte tariffe doganali del 25%, che vengono applicate alle importazioni di automobili, camion e relativa componentistica (per quest’ultima voce, le misure entreranno in vigore entro il 3 maggio) da tutti i Paesi esteri;

a partire dal 5 aprile le importazioni di tutte le merci dai Paesi esteri nel territorio doganale degli Stati Uniti saranno sottoposte all’applicazione di dazi del 10%;

per molti Paesi, l’aliquota è destinata a salire a partire dal 9 aprile. In particolare, con all’Unione europea (e, di conseguenza, all’Italia) saranno applicati dazi al 20%; nel caso della Cina, la percentuale arriva fino al 34%;

alcuni prodotti rimangono al momento esclusi dalle nuove tariffe doganali. Tra questi, rientrano prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori, molti metalli preziosi (tra cui oro, argento, platino e rame), prodotti energetici (incluso il petrolio) e minerali, oltre alle merci oggetto di misure specifiche.

Le nuove disposizioni integrano un primo pacchetto di misure già emanate lo scorso 10 febbraio, con le quali il governo americano aveva sancito l’applicazione di dazi al 25% per le importazioni di acciaio e alluminio.

2 L'impatto dei dazi sui contratti commerciali

Oltre ad indubbie ricadute sul piano economico e commerciale, l’introduzione dei dazi può avere una diretta incidenza su tutti i contratti commerciali – in essere o ancora da stipulare – aventi ad oggetto la fornitura di beni verso gli Stati Uniti.

In particolare, per i contratti già conclusi, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali alla luce dell’incremento delle tariffe doganali potrebbe risultare ben più gravoso rispetto a quanto previsto – o fosse ragionevolmente prevedibile – al momento della sottoscrizione del contratto.

In primo luogo, è opportuno compiere una valutazione preliminare delle singole clausole contrattuali, verificando la presenza nel contratto di:

disposizioni su legislazione e foro competente, per stabilire se il contratto sia soggetto o meno alla legge italiana (e, conseguentemente, ai possibili rimedi previsti dal codice civile);

eventuali termini di resa (c.d. Incoterms) per verificare i criteri di ripartizione tra le parti degli incombenti doganali di import/export;

eventuali clausole di rinegoziazione contrattuale e/o di cessazione anticipata del rapporto contrattuale al verificarsi di determinate circostanze (ad esempio, clausole di forza maggiore o clausole c.d. di hardship).

2.1 I rimedi codicistici

Per i contratti commerciali soggetti alla legge italiana – in assenza di specifici rimedi contrattuali concordati dalle parti – il codice civile prevede alcuni istituti giuridici che potrebbero limitare l’impatto delle nuove misure tariffarie sulle pattuizioni contrattuali originarie. In particolare:

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (ex artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile);

l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (ex art. 1467 e ss. del codice civile);

le disposizioni in materia di equità integrativa (ex art. 1374 c.c.), nonché quelle relative agli obblighi di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede (ex artt. 1366, 1375 c.c.).

L’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione è integrata al verificarsi di una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo legittimamente richiedibile al debitore. Difatti, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore inadempiente può essere ritenuto non responsabile qualora dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”.

Nei casi di impossibilità sopravvenuta definitiva, l’obbligazione contrattuale si estingue, con conseguente risoluzione di diritto del contratto (totale oppure parziale, nel caso in cui l’impossibilità riguardi solo una parte della prestazione); diversamente, ove tale impossibilità sia solo temporanea, l’adempimento dell’obbligazione può essere legittimamente sospeso.

Fermo restando la necessità di compiere una valutazione caso per caso dei singoli contratti, i nuovi dazi (almeno in linea generale) non sembrano integrare una vera e propria impossibilità definitiva. In circostanze comunque specifiche, potrebbe essere invocata una impossibilità temporanea, con conseguente sospensione dell’obbligo di eseguire il contratto.

Probabilmente, potrebbe più agevole invocare dall’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Tale rimedio consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa rispetto all’altra.

In questo caso, la controparte che sia interessata a mantenere in essere il vincolo contrattuale potrà valutare di ridurre ad equità il contratto, modificandone equamente le condizioni.

Ad ogni modo, è opportuno segnalare che entrambi gli istituti citati – al netto della possibilità di ridurre ad equità il contratto – si scontrano spesso con un ostacolo operativo: nell’ambito del commercio, infatti, la risoluzione del contratto potrebbe non rappresentare un rimedio adeguato, in quanto comporterebbe il totale venir meno del rapporto commerciale. Al riguardo, all’epoca dell’epidemia da Covid-19 (evento eccezionale per eccellenza), la Corte di Cassazione si era espressa a sostegno dell’esistenza di un obbligo per le parti di rinegoziazione il contratto, anziché invocarne la risoluzione (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione tematica n. 56/2020).

In via alternativa, si potrebbe valutare di ricorrere all’applicazione dei principi generali di equità integrativa e buona fede nell’esecuzione del contratto, con riferimento ai quali la dottrina ha già ravvisato la possibilità di sostenere l’esistenza di un generale dovere di rinegoziazione del contratto, in presenza di circostanze sopravvenute.

2.2 I rimedi contrattuali

Come visto, la normativa codicistica offre prevalentemente rimedi che comportano il venir meno del rapporto contrattuale, i quali spesso mal si conciliano con l’esigenza, in ambito commerciale, a preservare per quanto possibile i rapporti commerciali in essere.

Nell’ottica di favorire l’attivazione di rimedi conservativi, una soluzione può risiedere nella predisposizione a priori di specifiche clausole di rinegoziazione contrattuale.

In tal senso, spesso i contratti commerciali integrano alcune clausole tipiche della prassi commerciale, nazionale e internazionale, che regolano a livello negoziale gli effetti degli eventi sopravvenuti che possono incidere sull’equilibrio contrattuale.

Le previsioni contrattuali più diffuse nella prassi negoziale sono:

le c.d. clausole di force majeure;

le c.d. clausole di hardship;

le c.d. clausole MAC (material adverse change).

Le clausole di forza maggiore regolano i casi in cui l’obbligazione contrattuale diventa impossibile a causa del verificarsi di un evento dedotto nel contratto. L’applicazione della clausola di forza maggiore comporta la sospensione delle obbligazioni in capo alla parte e, eventualmente, la successiva risoluzione del contratto o la facoltà per le parti di recedere dallo stesso.

La possibilità che simili clausole possano trovare applicazione con riferimento all’introduzione dei dazi deve essere valutata alla luce della loro esatta formulazione, anche se – come visto – le nuove tariffe generalmente non comportano una vera e propria impossibilità della prestazione. Si dovrà procedere ad una analisi di dettaglio dei singoli eventi ricompresi dalla clausola. 

Le clausole di hardship, diversamente, impongono l’obbligo di rinegoziare le pattuizioni contrattuali al verificarsi di determinate circostanze che rendano eccessivamente oneroso, per una delle parti, eseguire il contratto.

Tale rimedio parrebbe rappresentare una via più percorribile nel quadro dell’introduzione dei nuovi dazi. In primis – con una finalitàanaloga all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta – le clausole di hardship non fanno riferimento in senso stretto a ipotesi di impossibilità dell’adempimento. In secondo luogo, il carattere conservativa del rimedio potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata alle esigenze del commercio.

Da ultimo, le clausole MAC (material adverse change) legittimando una parte – al verificarsi di un determinato evento “rilevante” – a recedere dal contratto (salvo che sia previsto un c.d. “right to cure”, che concede la possibilità all’altra parte di offrire di rimediare alle conseguenze dell’evento sopravvenuto). Anche in tale ipotesi, è comunque opportuno effettuare una valutazione caso per caso per verificare l’applicabilità in concreto.

3. Conclusioni

L’introduzione delle nuove tariffe doganali da parte degli Stati Uniti pone diversi interrogativi riguardo alle sorti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Italia.

In attesa di seguire gli sviluppi delle politiche intraprese dal governo americano, è opportuno valutare, nei contratti in corso di negoziazione, l’inserimento di adeguate previsioni volte a mitigare i rischi derivanti dall’estrema incertezza del contesto internazionale, anche in vista di eventuali contromisure che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, ad esempio prevedendo clausole specifiche che allochino chiaramente l’onere di nuovi dazi e/o prevedano meccanismi di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti commerciali già sottoscritti, la cui esecuzione dovesse essere impattata dai dazi, sarà necessario valutare caso per caso la possibile attivazione dei rimedi di legge e di contratto disponibili.

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