Tributi compensabili e non compensabili con F24: cosa dice la normativa?

Redazione Traderlink Redazione Traderlink - 16/11/2021 12:59

L'istituto della compensazione, disciplinata in maniera generale dal nostro Codice Civile, è una delle modalità di estinzione dei debiti tributari.

I principi tributari che sono alla base di questo istituto si ritrovano nell'articolo 8 dello Statuto del contribuente, nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e nel più recente D.L. n. 124 del 2019.

Quest’ultimo decreto ha apportato degli importanti e notevoli cambiamenti alla disciplina al fine di evitare frodi ai danni delle casse erariali. Ecco i dettagli della normativa.


Tributi compensabili: quali cambiamenti ha apportato il D.L. n. 124 del 2019?

I crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare altri debiti fiscali, attraverso la presentazione dell’F24.

Con il D.L. n 124/2019 sono state apportate delle novità riguardanti questa normativa: l’obbligo di presentare il modello F24 in modalità telematica e l’obbligo di non poter compensare crediti Irpef, Ires, Ires e Iva, superiori a 5.000 euro, fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La compensazione è nata per permettere l'estinzione più agevole dei debiti tributari e impedire l'evasione fiscale, ma nel tempo è stata strumentalizzata in maniera truffaldina con la creazione artificiosa di crediti inesistenti, come quelli contributivi, che vengono poi utilizzati con dolo per compensare debiti tributari reali.

Questa pratica ha comportato ingenti danni per casse dello Stato che ha costretto quest'ultimo ad adottare misure restrittive e di controllo, in modo da limitare il più possibile queste truffe.

Con conseguente e inevitabile maggior sacrificio da parte dei contribuenti onesti. Scendiamo nei dettagli e vediamo quali sono queste misure più stringenti.


Tributi compensabili: il D.L. 124 ha differito i tempi della compensazione

L'articolo 3 del decreto Fiscale prevede che la compensazione del credito per imposte (IVA, imposte sui redditi, IRAP) sia possibile a partire dal decimo giorno dalla presentazione della dichiarazione in cui viene riportato il credito compensabile di importo superiore ai cinque mila euro.

Se si dovesse violare questo termine, si pagherebbe una sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega presentata e non eseguita per questo difetto di compensabilità. A meno che, nei trenta giorni successivi, non si versi la somma del tributo dovuto più la sanzione.

Gli effetti negativi di questa decisione sono subiti soprattutto da quei liberi professionisti che accumulano ritenute d’acconto tali da generare un credito IRPEF. Visto che per la compensazione dovranno aspettare fino al decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, saranno costretti a versare l'Iva senza poter compensare il credito maturato legittimamente.
 

Tributo non compensabile quando riguarda il debito d'imposta altrui

Un'altra misura adottata dall'articolo 1 del decreto fiscale, riguarda il divieto di compensare un credito con un tributo nel caso ci si accolli il debito fiscale altrui, previsto e legiferato dallo Statuto del Contribuente all'articolo 8.

La ratio è chiara: si vuole evitare l'utilizzo truffaldino e strumentale dell'accollo di debiti fiscali altrui, per compensare crediti finti con debiti tributari reali, alimentando un mercato illecito.

Secondo il decreto fiscale queste compensazioni sono nulle e comportano l'obbligo del versamento dei tributi dovuti, aumentati dalle sanzioni.


Tributi compensabili: obbligo di invio telematico e nuovo limite di somma

Ad oggi, per pagare un F24 con compensazione di crediti fiscali bisogna rispettare una serie di regole che il legislatore ha posto per tutelare le casse erariali da frodi fiscali, nel decreto fiscale 124/2019.

La prima importante regola è che ogni F24 in compensazione va inviato esclusivamente per via telematica.

La seconda regola riguarda il limite di somma per la compensazione.

Per le compensazioni tributarie riguardanti imposte come Irpef, Ires, Irap e Iva che superino i 5.000 euro non potranno avvenire fino a quando non si sarà presentata la relativa dichiarazione.

Le istruzioni pratiche ed attuative di questa normativa sono state riportate nella risoluzione 110/E  del 31 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Qui si specifica che il limite della compensazione libera dei crediti IVA e di ogni altro tipo di imposta, è stato portato da 15.000 a 5.000 euro. Ciò significa che per compensare crediti tributari superiori a 5.000 euro con l'F24, bisognerà usare il visto di conformità, rilasciato solo dopo aver presentato la rispettiva dichiarazione.

Gli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta, devono essere inviati esclusivamente in modo telematico, tramite Entratel o Fisconline.

Questo obbligo vale anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per recuperare per esempio i bonus 730 o i bonus Renzi.

Il modello F24 telematico è obbligatorio anche per i contribuenti non titolari di partita Iva.


Tributi compensabili: Decreto Sosteni bis aumenta il limite annuo

Visto il momento di crisi che si sta vivendo, il Decreto Sostegni Bis ha aumentato per un solo anno, il 2021, il limite annuo dei crediti compensabili ai soggetti titolari di conto fiscale, portandolo a 2 milioni di euro.

Nel 2020 questa somma era già stata aumentata da 700 mila a un milione di euro con il decreto Rilancio.

Questa normativa è volta non certo ad aumentare i crediti tributari, ma solo a favorire una loro mobilizzazione più agevole perché permetterà ai contribuenti di compensare un importo maggiore rispetto a quanto previsto in precedenza.

L'aumento di questo limite è considerato retroattivo, ovvero valido sin dal primo gennaio 2021.

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