Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: cos'è e qual è il codice tributo?

Redazione Traderlink Redazione Traderlink - 09/11/2021 13:21

La regola e la prassi generale prevede che, ogni qualvolta si emette fattura esente da IVA per importo superiore a 77,47 euro, sia dovuto il versamento della così detta imposta di bollo.

In questi casi, colui che emette fattura, è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo che, altro non è, che una tassa alternativa all'IVA.

Nei casi in cui l'importo della fattura sia inferiore a 77,47 euro, invece, non andrà versata alcuna imposta di bollo.

 

Il pagamento dell’imposta di bollo vale anche per le fatture elettroniche?

Sì, anche per le fatture elettroniche c'è l'obbligo di versare l'imposta di bollo se l'importo della fattura supera la somma suddetta. Basterà compilare la parte dedicata ai Dati Bollo inserendo l'importo di 2 euro.

La fattura, inoltre, in calce dovrà riportare la scritta seguente: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Queste due suddette leggi, infatti, costituiscono la normativa base dell'imposta di bollo. Scendiamo nei dettagli e vediamo in quali casi si paga l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e qual è il suo codice tributo.

 

Quando si deve pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Il calendario del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stato cambiato dal decreto del MEF (Decreto del 04/12/2020). Per le fatture elettroniche è stato istituito, infatti, un nuovo calendario per il 2021, vediamolo:

  • per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, l'imposta di bollo va versato entro il 31 maggio;
  • per le fatture elettroniche emesse il secondo trimestre, l'imposta di bollo va versata entro il 30 settembre;
  • Per le fatture elettroniche emesse il terzo trimestre, l'imposta di bollo va versata entro il 30 novembre;
  • per le fatture elettroniche emesse il quarto trimestre, l'imposta di bollo va versata entro il 28 febbraio 2022.

Qual è l'importo da versare? Lo stabilisce di volta in volta l’Agenzia delle Entrate, in base all'esame di tutte le fatture elettroniche transitate sul Sistema di Interscambio. Lì viene indicato anche l'importo totale delle imposte di bollo da versare. Lo si troverà nella propria area personale di Fatture e Corrispettivi.

L'imposta di bollo può essere versata anche semestralmente, ma solo nel caso in cui, come ha specificato il Decreto Liquidità 23/2020, il totale dell’imposta non sia superiore ai 250 euro.

 

Come viene versata l'imposta di bollo?

L'Agenzia delle Entrate ha il compito di calcolare e pubblicare nell'area riservata del contribuente, l’elenco di tutte le fatture elettroniche che sono soggette ad imposta di bollo.

La somma totale delle imposte di bollo dovute, dovrà essere versata o tramite F24 o tramite addebito su conto corrente bancario o postale.

I Codici tributo indicati dall'Agenzia delle Entrate in una risoluzione del 2019, sono:

  • Codice tributo 2521 per l'imposta di bollo su fatture elettroniche del primo trimestre;
  • Codice tributo 2522 per l'imposta di bollo su fatture elettroniche del secondo trimestre;
  • Codice tributo 2523 per l'imposta di bollo su fatture elettroniche del terzo trimestre;
  • Codice tributo 2524 per l'imposta di bollo su fatture elettroniche del quarto trimestre;
  • Codice tributo 2525 per le sanzioni sull'imposta di bollo;
  • Codice tributo 2526 per gli interessi sull'imposta di bollo versata in ritardo.

Anche per gli Enti Pubblici è prevista la stessa procedura e l’utilizzo dei medesimi codici tributo.

 

Chi è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Tutti coloro che emettono fattura elettronica sono tenuti a versare l'imposta di bollo dovuta. Il nostro ordinamento, però, permette di addebitare questa imposta al cliente, inserendola in fattura.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che, se l'imposta non viene versata, sono tenuti al versamento sia il soggetto che ha emesso la fattura che colui che l’ha ricevuta, anche se quest'ultimo non è titolare di partita IVA. Venditore e acquirente sono quindi coobbligati in solido.

 

Quali sono le sanzioni in caso di ritardo o omissione del pagamento dell'imposta di bollo?

Nel caso di omissione o ritardo sul pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione sarà pari al 30% del valore del tributo non pagato. 

Questa sanzione viene ridotta del 50% se avviene entro 90 giorni dalla scadenza.  La sanzione è prevista per entrambi i coobbligati in solido, ovvero sia da chi ha ricevuto la fattura e da chi l'ha emessa.

Tali accertamenti sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate che provvede ad inviare sulla PEC di colui che ha emesso la fattura e di colui che l'ha ricevuta, tutte le informazioni riguardanti il mancato o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, compresi interessi e sanzioni da applicare.

 

Il cliente può evitare di pagare questa sanzione, se paga l'imposta di bollo dovuta entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, utilizzando il codice tributo 2525 previsto per le sanzioni.


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