Il tributo TEFA si paga per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale.
Più precisamente, questo tributo si versa a fronte dell'adempimento delle funzioni provinciali riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, l'attività di controllo e di disciplina degli scarichi e delle emissioni e, infine, la tutela e la valorizzazione del suolo.
Questo tributo, come la TARI, viene incassato dai comuni.
Il decreto di nascita della TEFA risale al 1992, con l'emanazione del decreto legislativo n. 504/92, nel quale questa tassa venne accorpata a quella per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
All'epoca dunque si utilizzava un unico versamento e un unico codice tributo, quello della TARI appunto, senza distinguere in alcuna maniera la parte relativa alla TEFA.
TEFA: cosa cambia da quest'anno?
Da quest'anno invece le due tasse (TEFA e TARI) sono separate e hanno due codici tributo diversi.
Con un provvedimento emanato a gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito dei nuovi codici tributo per il pagamento della TEFA, che sono precisamente: TEFA, TEFN, TEFZ, e che riguardano rispettivamente il tributo in sé, gli interessi e/o sanzioni eventuali.
Gli stessi codici tributo saranno utilizzati dal contribuente che dovrà effettuare il versamento TEFA a seguito di un controllo fiscale.
L’importo del TEFA è il 5% della TARI dovuta.
TEFA: come avviene il pagamento?
A luglio il Ministero dell'Economia e della Finanza ha fissato i criteri sulla base dei quali versare questo tributo.
Il pagamento del TEFA potrà avvenire tramite modello F24 oppure tramite bollettino di conto corrente postale.
Il decreto del MEF di luglio 2021 prevede che il TEFA ed eventuali interessi e/o sanzioni siano versati secondo gli importi calcolati dai comuni e presenti nella bolletta annuale della TARI oppure nei solleciti o accertamenti di mancato pagamento.
L’importo del TEFA verrà riversato direttamente alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune: ovvero il 0,3% delle somme riscosse. Il resto, invece, viene riversato al comune indicato nel modello F24 tramite codice catastale.
Invece, per l’anno fiscale 2020, la Struttura di Gestione effettua lo scorporo del tributo sulla base del totale incassato dal comune per la TARI (eventuali sanzioni e interessi inclusi) e procede al riversamento alle province e città metropolitane.
Per gli anni fiscali precedenti al 2020, è onere ai comuni stessi effettuare il riversamento del tributo alle province e alle città metropolitane.
I rispettivi mandati di pagamento riguardanti gli enti beneficiari, verranno poi accreditati verso conti specifici presso la Banca d'Italia.
TEFA: come avviene la compilazione dell'F24?
Solitamente perviene F24 direttamente compilato da parte del comune di appartenenza.
Ma dovesse rendersi necessaria una compilazione ex novo, è possibile preparate l'F24 per il versamento della TEFA tramite home banking o sull’Agenzia delle Entrate nella sezione “IMU e altri tributi locali”, dove dovrete compilare i seguenti dati:
1) nel campo “codice ente/codice comune” bisognerà scrivere il codice catastale comune in cui si trovano gli immobili. Questo codice può essere reperito facilmente sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate;
2) nel campo “rateazione/mese rif” dovrete indicare se state pagando il tributo a rate inserendo il numero della rata in due cifre (es. 01 prima rata) e il numero totale delle rate in due cifre (es. 03 tre rate): prima rata di tre rate 0103; se invece state pagando in un'unica soluzione, scriverete semplicemente “0101”, ovvero prima e unica rata;
3) Nel campo “anno di riferimento” dovrete indicare l'anno fiscale a cui si riferisce il tributo.
Se invece dovete compilare un F24 EP, i codici tributo saranno gli stessi, ma piuttosto che trovarli nella sezione IMU, li troverete nella sezione “TARES-TARI”, in corrispondenza di “importi a debito versati".
In conclusione: cosa c'è da ricordare in merito al TEFA?
Ricapitolando: per gli anni fiscali fino al 2020 i versamenti di TEFA e TARI sono avvenuti in maniera cumulativa usando solo il codice tributo previsto per la TARI, senza distinguere in alcun modo la parte relativa alla TEFA.
Dal 2021 e per gli anni avvenire, gli importi dovuti per il TEFA vengono versati, come calcolato dal comune di appartenenza nella misura del 5% della TARI, in maniera distinta rispetto a quest’ultima e con codici tributo diversi, istituiti con risoluzione n. 5/E del 2021dell'Agenzia delle Entrate, sovra descritti.
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