Chiusura Partita IVA: posso lavorare con ritenuta d'acconto

28/10/2021 20:26

Chiusura Partita IVA: posso lavorare con ritenuta d'acconto

Una volta aperta la Partita IVA è possibile chiuderla definitivamente e cessare l’attività imprenditoriale. Rispondiamo ad un quesito pervenuto in Redazione:

“Buongiorno, lavoro come grafica freelancer con partiva IVA da 2 anni, purtroppo per calo di lavoro e per troppe tasse, sto valutando la possibilità di chiudere la Partita IVA.

La mia intenzione è quella di continuare a lavorare come grafica in autonomia aspettando tempi migliori. La mia domanda è se posso chiudere la Partita IVA e se posso rilavorare con la ritenuta d’acconto. Inoltre, quali sarebbero i costi per chiudere definitivamente la Partita IVA? Grazie per la gentile risposta”.

Chiudere Partita IVA: è possibile?

Come viene aperta la Partita IVA per avviare un’attività imprenditoriale è possibile chiuderla. Per chiudere una partita IVA è necessario compilare ed inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello AA9/12 o AA7/10 (per soggetti non persone fisiche) entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Una volta compilato il modello compilato è possibile effettuare la spedizione tramite raccomandata A/R, oppure la consegna cartacea presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure l’invio telematico tramite intermediario abilitato.

Partita IVA iscritta al Registro Imprese: come verificarla?

Per verificare se un soggetto è iscritto o meno in Camera di Commercio è necessario eseguire una ricerca presso il Registro delle Imprese utilizzando il Codice Fiscale oppure la Partita IVA.

Nel caso in cui il soggetto sia iscritto in Camera di Commercio è necessario richiedere la visura camerale.

Partita IVA inattiva: la comunicazione di chiusura d’ufficio

Il Decreto Legge 193/2016 disciplina la chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le partite IVA inattive.
Si parla di partita IVA inattiva per indicare coloro che sono titolari di una Partita IVA e che, negli ultimi tre anni, si è rivelata non operativa. In base ai dati presenti in Anagrafe tributaria sarà inviata una comunicazione a tutti i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA.

Partita IVA: come chiuderla?

Chiudere la Partita IVA è molto semplice e la procedura è la medesima sia per le attività in regime ordinario, che per quelle in regime forfettario.

Per chiudere la Partita IVA i titolari devono presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello AA9/12. Si tratta del modello variazione dati da presentare entro 30 giorni dall’evento di variazione o cessazione. Per chiudere la Partita IVA il modello deve essere inviato:

  • personalmente presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate;
  • telematicamente, attraverso la procedura online per gli intermediari messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Costi chiusura Partita IVA

Un aspetto importante è il costo legato alla chiusura della Partita IVA.

In generale la chiusura della Partita IVA non comporta il sostenimento di costi rilevanti, salvo il caso in cui ci si avvalga di un consulente per la presentazione. Per chiudere la Partita IVA le ditte individuali iscritte nel Registro delle Imprese devono pagare una marca da bollo (di circa € 17,50) entro trenta giorni dalla cessazione attività.

Chiusura Partita IVA: Sanzioni e Termini

Per sanare l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione Partita IVA, è necessario presentare il modello tardivamente.

La mancata presentazione del Modello AA9/12 non è più sanzionabile. Fino all’anno 2017 l’Agenzia delle Entrate notificava una comunicazione al soggetto interessato e veniva irrogata una sanzione.

Chiusura Partita IVA: posso lavorare con ritenuta d’acconto?

Una volta chiusa la Partita IVA è possibile lavorare con ritenuta d’acconto: si tratta di una trattenuta che viene operata dal datore di lavoro nei confronti di un collaboratore.

Il contribuente che si trova obbligato a versare la ritenuta d’acconto è il c.d. “sostituto d’imposta”, ovvero:

“colui che, in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto.
Deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

Il termine di ritenuta d’acconto è legato alla collaborazione occasionale: si tratta di un rapporto di lavoro che si instaura tra un datore di lavoro e un prestatore d’opera in modo saltuario.

In un anno le prestazioni occasionali non possono superare i 5.000 euro netti nei compensi.

Fonte: News Trend Online

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