La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.
Rispondiamo in questa guida di Trend Online ad un quesito pervenuto in Redazione:
“Buongiorno, sono proprietario di un immobile categoria catastale A10, categoria che si riferisce agli uffici e agli studi privati. La mia domanda è se posso optare per la cedolare secca.
Se sì, quale aliquota si deve applicare? Il 10% o il 21%?”.
In altre parole, il lettore ci chiede se la cedolare secca sia applicabile anche agli immobili destinati ad uso ufficio e studio privato? La categoria catastale A10 consente al proprietario dell’immobile di optare per la cedolare secca? Scopriamolo in questa guida di Trend Online.
Cedolare Secca: cos’è questo regime fiscale?
Il regime fiscale della cedolare secca sul contratto di locazione può essere scelto dalle persone fisiche titolari di reddito di proprietà o diritto reale di un immobile concesso in locazione.
La cedolare secca è un regime di tassazione sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali sui redditi da locazione, che garantisce l’esenzione da imposta di registro e da imposta di bollo. È un’opzione possibile solo quando il contratto di locazione è tra persone fisiche e riguarda immobili ad uso abitativo.
Dunque, non vale per quelli destinati ad attività d’impresa o professionali.
Cedolare Secca: anche per uffici?
Il regime fiscale della cedolare secca al 10% o al 21% è ammesso per i contratti di locazione di immobili di categoria catastale A1/A11, mentre la categoria A10 (uffici o studi privati) è esclusa.
Rispondendo al quesito posto dal lettore, possiamo chiarire che gli immobili adibiti ad uffici o studi privati, ovvero quelli destinati ad attività d’impresa o professionali, sono esclusi dalla cedolare secca. Fino a due anni fa anche negozi e uffici potevano optare per il regime di tassazione a cedolare secca con aliquota del 21%, ma la Legge di Bilancio 2020 ha revisionato la normativa.
Cedolare Secca: quando al 10% e quando al 21%?
Gli immobili di categoria catastale A1/A11 possono optare per un’aliquota fissa al 10% o al 21%. L’aliquota del 10% è prevista per i contratti a canone concordato. Si tratta di norma di locazioni per immobili che ci trovano in comuni con carenze di disponibilità abitative (come Bologna, Firenze, Milano, Roma o Napoli) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa indicati dal CIPE.
L’aliquota al 21% viene applicata sui contratti di affitto a canone libero, naturalmente sempre per immobili a uso abitativo.
Cedolare Secca: quando si applica?
La Cedolare Secca non si applica in modo automatico, ma è un’opzione che può essere esercitata al momento della registrazione del contratto. È possibile anche optare per la cedolare secca durante gli anni successivi e quando viene prorogato il contratto.
Il proprietario che decide di optare per la cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata.
Cedolare Secca ed Affitti Brevi
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto due importanti novità in merito agli affitti brevi, ovvero locazioni con durata inferiore a 30 giorni.
L’aliquota del 21% si applica per un massimo di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Con più di quattro appartamenti sarà obbligatorio aprire una Partita IVA. Altra interessante novità è la creazione di una banca dati presso il MiBACT.
Cedolare Secca: come pagarla?
Il pagamento si effettua con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.
Cedolare Secca: entro quando pagare acconto e saldo?
Il pagamento dell’acconto va effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
- la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno,
- la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.
Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: News
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