Bollo auto non pagato! Dal 1° giugno fermo amministrativo!

14/05/2021 07:32

Bollo auto non pagato! Dal 1° giugno fermo amministrativo!

Bollo auto e fermo amministrativo 2021. Arriva una brutta sorpresa per milioni di automobilisti che a breve potrebbero dover affrontare diversi provvedimenti classificati tra i più rognosi.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione affila le unghie pronta a incassare. Il Governo italiano per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha previsto la sospensione della Riscossione sino alla data del 30 maggio 2021.

Dal 1° giugno 2021 riprendono le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati all’ex Equitalia, come appunto fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Dal prossimo mese, non sarai impegnato solo a prenotare le vacanze estive, ma dovrai fare i conti con Fisco.

Si salva solo chi è in regola con i pagamenti. Chi non ha pagato una o più cartelle esattoriali rischia un fermo amministrativo secondo i termini di legge.

Sappi che potresti restare a piedi grazie alla riattivazione o l’avvio del provvedimento di fermo amministrativo innescato dall’esattore.
D’altra parte non è impossibile che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione congeli l’uso del veicolo per il mancato pagamento del preavviso di fermo amministrativo, per l’omessa regolarizzazione delle cartelle aventi per oggetto il bollo auto, alle multe stradali, all’IVA e così via.

È innegabile che il bollo auto insieme al fermo amministrativo sono i provvedimenti più maledetti dagli italiani.

La tassa automobilistica viene gestita dalle Regioni salvo per le Regioni del Friuli Venezia Giulia e la Regione Sardegna, dove viene amministrata dall’Agenzia delle Entrate.

Omettere il pagamento del bollo auto significa innescare un’evasione fiscale. La tassa in quanto tale va onorata.
Il peso del tributo ricade sui possessori dei veicoli indipendentemente dall’utilizzo dello stesso. A nulla serve la presunzione di possedere un veicolo non circolante. Né, tantomeno, la dichiarazione espressa dal proprietario del veicolo nella quale affermata che l’auto è ferma collocata in garage o non funzionante.

Insomma, nulla giustifica l’omesso versamento in assenza di esonero previsto dalla normativa o supportato da un provvedimento Regionale.

La tassa di proprietà va pagata sui veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico PRA. Sappi che quando non paghi il bollo auto non fai altro che pregiudicare la tua posizione debitoria e aumentare gli impicci.

Una breve guida sulle conseguenze dell’omesso pagamento del bollo auto.
Ti spiegheremo quando si attiva il fermo amministrativo e come porvi rimedio.

Bollo auto e Fermo amministrativo: chi rischia e perché?

Il fermo amministrativo è una procedura cautelare promossa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione contro i contribuenti debitori di cartelle esattoriali riguardanti ad esempio il bollo auto, le multe stradali, l’IVA e così via.

A dire il vero l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non si sveglia all’improvviso e decide di congelare un veicolo, ma deve rispettare delle tappe ben precise.

Nel merito, va chiarito che la procedura viene attivata dopo l’avvenuta notifica della cartella esattoriale periti i termini di opposizione e pagamento.

In ogni caso, l’esattore deve comunicare al debitore il procedimento in corso attraverso la notifica di un atto formale dal nome: preavviso di fermo.

Il contribuente dalla notifica di quest’ultimo atto, dispone di 30 giorni per mettersi in regola. L’omesso pagamento del preavviso di fermo produce il fermo amministrativo del veicolo.

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Bollo auto e fermo amministrativo: Iscrizione e conseguenze

Nell’ipotesi in cui il contribuente non paga le cartelle esattoriali entro i termini disposti dalla normativa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procede con il provvedimento cautelare - esecutivo, ordinando il fermo dei veicoli di proprietà del debitore attraverso l’iscrizione del fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La sopraggiunta iscrizione del fermo produce la disponibilità dell’auto in forma temporanea sino al momento in cui il debitore non paga il debito contestato, anche in forma rateizzata e provveda a richiedere la cancellazione della registrazione dal PRA.

Il veicolo su cui pesa un fermo amministrativo è vincolato dalle seguenti azioni, tra cui:

  • l’auto sottoposta a fermo non può assolutamente circolare.

    Nell’ipotesi in cui ciò non avvenga è prevista una sanzione amministrativa;
  • il veicolo sottoposto a fermo non può essere radiato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), non può essere esportato, oppure demolito;
  • nell’ipotesi in cui il proprietario del veicolo effettui la vendita dello stesso in un data successivamente alla data di registrazione del fermo, l’auto non può circolare e non può essere radiata d’ufficio dal PRA.
    L’acquirente ai sensi dell’articolo 1489 del codice civile può richiedere la risoluzione del contratto con il rimborso dell’importo pagato;
  • per tutte le violazioni indicate innanzi è prevista una sanzione amministrativa che oscilla dal valore compreso tra 1.988 e sino alla soglia massima di 7.953 euro.

    Applicato anche il sequestro del veicolo.

Infine, se il debitore non provvede al pagamento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare un pignoramento del veicolo agendo forzatamente per la vendita all’asta ai sensi dell’articolo 214 Ter del Codice della Strada.

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Non pago il bollo auto scatta il fermo amministrativo?

Assolutamente no, l’omesso pagamento del bollo auto non produce nell’immediato il blocco del veicolo, ma la misura cautelare parte con l’iscrizione a ruolo della tassa e con l’avvio delle procedure di riscossione.

In altre parole, verificato l’omesso pagamento del bollo auto la Regione invia al contribuente un avviso di pagamento con l’aggiunta di ulteriori sanzioni.

Se il contribuente “fa orecchie da mercante” non regolarizzando l’imposta il ruolo viene trasmesso all’Ex Equitalia, la quale si attiva per la riscossione forzata. La Riscossione parte notificando la cartella di pagamento al contribuente. Le conseguenze di quest’ultimo atto portano al pignoramento del conto corrente, della pensione o dello stipendio.

L’Agente della Riscossione dopo un periodo di 60 giorni dalla data dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale può avviare la procedura di fermo amministrativo, ma prima deve avvisare il contribuente dell’innesco della procedura.

In sostanza, l’esattore prima di concludere la procedura con l’iscrizione del fermo del veicolo al PRA deve notificare al contribuente un preavviso di fermo, nel quale indicata l’importo del debito, nonché la natura e l’anno di riferimento. Dalla notifica di quest’ultimo atto il contribuente dispone di 30 giorno per avviare una procedura di opposizione o regolarizzare la propria posizione debitoria.

Tuttavia, l’ex Equitalia per annotare il fermo amministrativo al PRA occorre che il debito iscritto a ruolo risulti del valore di oltre 800 euro. In particolare:

  • in presenza di debiti per un valore compreso tra 800 e sino a 2.000 euro l’esattore può sottoporre a fermo amministrativo su un veicolo;
  • in presenza di debiti per un valore compreso tra i 2.000 e sino a 10.000 euro, l’esattore può sottoporre a fermo su 10 veicoli;
  • in presenza di debiti per un valore che supera la soglia massima di 10.000 euro, l’esattore può sottoporre a fermo amministrativo un intero parco auto;
  • in presenza di debiti sotto il valore di 1.000 euro, l’esattore deve notificare 2 solleciti di pagamento.

Omesso pagamento bollo auto: violazione del codice stradale o fiscale?

Al contribuente che non paga la tassa automobilistica non viene contestata la violazione del Codice della Strada, ma l’omesso pagamento dell’imposta che costituisce un’evasione fiscale. Tuttavia, parliamo di un’evasione di carattere amministrativo a cui seguono sanzioni e interessi.

Per saper di quanto aumenta l’imposta del bollo auto per omesso pagamento occorre sapere il termine di scadenza e se la Regione di appartenenza applica qualche forma di tolleranza.

D’altra parte la normativa prevede un lasso di tempo per pagare il bollo senza incorrere in eccessive conseguenze.

Tuttavia, il contribuente moroso può avvalersi del ravvedimento operoso, con l’aggiunta di una mora calcolata sulla base dei giorni di ritardo accumulati, quali:

  • in presenza di un bollo auto pagato entro 14 giorni, dal termine di scadenza viene applicata una sanzione di 0,1% dell’importo spalmata su ogni giorno di ritardo.
    Ciò significa che se paghi la tassa automobilistica il Fonte: News Trend Online

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