L'Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo provvedimento che far piacere a tutti quanti i beneficiari del Superbonus.
Perch si tratta di una nuova proroga alla misura, con una nuova data entro cui presentare la comunicazione per cessioni del credito e/o sconti in fattura.
Ovviamente, con dei determinati requisiti, senza i quali questa proroga non potr essere ammessa.
O a prescindere la stessa richiesta in s per queste due opzioni alternative.
Vediamo bene quali sono le nuove date della proroga, e in quali circostanze si pu procedere.
Se vuoi saperne di pi in merito all'argomento, ti suggerisco di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale Informazione Fiscale.
Superbonus, arriva la proroga per la cessione del credito
Si avr qualche giorno in pi per effettuare la comunicazione telematica relativa a cessione del credito e sconto in fattura.
Lo segnala l'Agenzia delle Entrate nell'ultimo provvedimento del Direttore con protocollo 53174/2024, in cui viene segnalato il nuovo termine ultimo per la comunicazione.
Se prima era indicata al 16 marzo 2024, come riportato nel precedente Provvedimento (prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, modificato dal prot. n. 202205 del 10 giugno 2022), ora la scadenza slitta al 4 aprile.
Motivo di questa proroga dell'ultima ora, e soprattutto all'indomani del Decreto Superbonus ormai divenuto legge, di dare maggior ossigeno ai contribuenti e alle imprese edili.
Soprattutto quelli che non hanno monetizzato il credito l'anno prima a causa di problemi inerenti a cantiere e/o burocrazia.
Si ricorda che proprio per le ultime disposizioni in merito, tra Decreto Blocca Cessioni (decreto legge 11/2023) e Decreto Superbonus (decreto legge 212/2023), le opzioni alternative, ovvero cessione del credito e sconti in fattura, non sono pi ammissibili, lasciando come unica possibilit la detrazione IRPEF sulla dichiarazione dei redditi.
Superbonus, in quali casi si pu richiedere la proroga
Prendendo a riferimento quanto riportato dal Provvedimento, il termine di invio delle comunicazioni far riferimento soltanto:
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per le spese sostenute nel 2023,
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per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Solo in queste circostanze la scadenza prorogata al 4 aprile 2024.
Precisa inoltre l'Agenzia che nel provvedimento n 53159/2024, si fa presente una nuova semplificazione degli adempimenti per gli amministratori di condominio.
Questi riguardano la comunicazione dei dati relativi alle spese che rientrano nei bonus edilizi, nel caso in cui siano state sostenute delle spese nell'anno 2023, e solo sulle parti comuni di edifici residenziali.
In particolare, il provvedimento fa presente la possibilit di richiedere l?esonero dall?invio della comunicazione dei dati.
Ma solo se
"[...] per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condmini abbiano optato, al posto dell?utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto."
Quando scade la cessione del credito per il Superbonus
Come gi accennato, da ormai un anno non pi possibile richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
A meno di non rientrare in alcuni appositi casi riportati dal decreto Blocca Cessioni, quali:
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IACP e gli enti analoghi, se costituiti entro il 16 febbraio 2023, anche per i nuovi lavori realizzati dopo;
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titoli abilitativi, o le prove atte a dimostrare l?avvio dei lavori, acquisiti entro il 16 febbraio 2023;
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aree colpite da eventi sismici, dove il Superbonus continua ad essere fruibile fino al 31 dicembre 2025 con l?aliquota originaria del 110%.
In questi ultimi casi, come precisa il decreto Superbonus, previsto l?obbligo di stipula di contratti assicurativi entro un anno dalla data di conclusione dei lavori (art. 2, comma 2).
Per tutti gli altri, il Superbonus rimane accessibile in forma di detrazione fiscale, e con le aliquote previste per questo e per i prossimi anni:
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70% per le spese effettuate nel 2024,
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65% nel caso di spese effettuate nel 2025.
Ricordiamo che per il 2023 era prevista la misura al 90%, venti punti percentuali in meno rispetto a quella prevista tra il 2020 e il 2022: il 110%.
Sono percentuali che fanno poco sperare in una copertura generosa per spese edilizie come quella della coibentazione o della nuova impiantistica.