Di recente è giunta all'attenzione dell'Agenzia una richiesta in merito alla possibilità di ripartire diversamente la detrazione prevista con il Superbonus.
Ovvero di usare per alcune spese la detrazione in 10 quote annuali, e per altre quella in 4 quote annuali. E sempre per lo stesso periodo d'imposta.
Solo di recente l'Agenzia ha risposto a questa richiesta con una comunicazione che da ora in avanti i contribuenti dovranno seguire attentamente per evitare di commettere eventuali errori nella ripartizione.
Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di Carlo Pagliai.
Superbonus, quando la detrazione in 10 anni può essere parziale
Tutta la questione nasce dalla richiesta di una contribuente, che ha sostenuto nel 2022 una serie di spese relative ad alcuni interventi di risparmio energetico previsti al Superbonus.
Il problema è che tali spese non sono state indicate nella Dichiarazione dei Redditi relativa a tale anno. Da qui la richiesta all'Agenzia delle Entrate, per sapere se
"[...] per una parte delle spese (quelle relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in 10 quote annuali [...] mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa fruire della detrazione in quattro anni".
Il 9 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta 232/2024, nella quale precisa che è possibile optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022.
E questo perché con il Decreto Legge 11/2023 è stato introdotto il comma 8-quinquies all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, che prevede l'opzione di poter ripartire anche parzialmente le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 a partire dal periodo d'imposta 2023.
Questa opzione è stata resa possibile per agevolare la fruizione della detrazione, ed evitare possibili situazioni di ''incapienza fiscale'' in cui l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione.
Superbonus, come esercitare la ripartizione parziale della detrazione in 10 anni
Chi vuole esercitare tale opzione (come la contribuente della vicenda) dovrà provvedere a riportare le spese nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
L'importante, però, è che le spese conteggiate nel periodo d'imposta 2022 non siano già state indicate nella relativa Dichiarazione dei Redditi, ovvero il Modello 730/2023 e il Redditi 2023. In pratica come ha fatto la stessa contribuente, che non ha riportato le spese del 2022 nella Dichiarazione del 2023.
Inoltre, sempre la contribuente ha chiesto se si potesse ripartire la detrazione attraverso:
?
il Modello Redditi integrativo per avere la ripartizione in 4 anni (in merito alle spese per l'intervento di isolamento termico)
?
nella Dichiarazione dei Redditi, optanto per la ripartizione decennale (per tutte le altre spese).
L'Agenzia delle Entrate ha dato l'ok per questa "doppia" ripartizione, ricordando però che, una volta confermata, tale opzione è irrevocabile.
Superbonus, la (s)comodità della detrazione in 10 anni
Probabilmente in futuro vedremo molti altri casi con protagonista la detrazione in 10 anni del Superbonus, una soluzione fiscale che fin dai suoi esordi non è stata accolta da grandi entusiasmi.
Ricordiamo che fino al 2022 il Superbonus prevedeva una ripartizione della detrazione fino a un massimo di 4 anni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
Con il varo della legge di conversione del DL 11/2023, la detrazione è passata da 4 a 10 anni, con la possibilità di adesione a partire dal periodo di imposta 2023 (ovvero dalla Dichiarazione dei Redditi 2024). Possibilità che però diventerà obbligo per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2024.
E per non farsi mancare nulla, oltre alla ripartizione obbligatoria, per i contribuenti che hanno usufruito dei bonus edilizi sotto forma di detrazione IRPEF, viene eliminata la possibilità di scegliere la cessione del credito per le rate residue non ancora fruite.
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