Superbonus, addio all'agevolazione se non sei in regola entro il 30 novembre

Niccolò Mencucci Niccolò Mencucci - 29/11/2024 10:15

Superbonus, addio all'agevolazione se non sei in regola entro il 30 novembre

Domani alcuni contribuenti dovranno dire addio al Superbonus, dato che domani scadono i termini per la comunicazione di alcuni documenti essenziali.

Si tratta di un termine ultimo che addirittura è stato prorogato giorni addietro, pur di garantire l'accesso a quanti più cittadini rimasti indietro con le pratiche.

Vediamo però in cosa consiste quest'ultima scadenza per il Superbonus, e quali sono i documenti al centro di questa comunicazione.

Per saperne di più in merito all'argomento, consigliamo di approfondire al meglio la questione con questo video YouTube, con ringraziamento al canale di Maurizio Della Porta.

Superbonus, arriva la scadenza del 30 novembre: in cosa consiste

Ufficialmente era il 31 ottobre il termine ultimo per ottemperare all?obbligo di comunicazione al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) previsto per il mantenimento del Superbonus.

Ma come disposto dal DPCM approvato il 29 ottobre, la scadenza originaria è passata al 30 novembre.

In pratica una boccata di ossigeno per i professionisti che sono chiamati a ottemperare all'obbligo sopraccitato.

Ma ormai questi 30 giorni sono prossimi a scadere, e tra poche ore bisognerà provvedere alla comunicazione.

Attenzione, però. Tutto questo non vale se la SAL (Stato Avanzamento Lavori) non è stata approvata entro il 1 ottobre 2024.

La proroga è infatti prevista solo se l'hai fatta approvare in tempo, altrimenti la comunicazione al PNCS va effettuata di regola entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello dell'approvazione della SAL.

Inoltre, se non provvedi alla trasmissione dei dati, in qualità di responsabile potresti incorrere in una sanzione amministrativa di 10mila euro se hai presentato entro il 29 marzo la CILAS o l'istanza di titolo abitativo per i lavori sotto Superbonus.

Se invece le hai presentate a partire dal 30 marzo, rischierai invece la decadenza del Superbonus.

Superbonus, quali documenti comunicare entro il 30 novembre

In sintesi, la comunicazione al PNCS riguarda i documenti inerenti il monitoraggio della spesa sugli interventi agevolati dal Superbonus con riferimento però ai lavori agevolati dal Sismabonus secondo l?art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In particolare, la trasmissione riguarderà i documenti con informazioni relative, in primis, ai dati catastali dell?immobile oggetto degli interventi.

Ma soprattutto all?ammontare delle spese:

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    sostenute nell?anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto del 29 marzo,

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    da sostenersi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto negli anni 2024 e 2025;

Infine, bisognerà comunicare anche le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese indicate nel decreto.

Dovrai provvedere alla comunicazione dei documenti soltanto se hai presentato CILAS e istanza di titolo abilitativo:

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    entro il 31 dicembre 2023 (se in tale data non hai concluso i lavori),

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    a partire dal 1 gennaio 2024.

Superbonus, tutte le altre scadenze in arrivo

E dopo la scadenza della comunicazione per il Superbonus, ora vediamo invece quelle che riguardano l'accesso alle varie percentuali del bonus edilizio.

Rimane ancora in vigore la scadenza al 31 dicembre 2024 del Superbonus 70%, ma a partire dal 1 gennaio 2025 l'aliquota del bonus scenderà al 65% per tutti.

stato possibile averlo ancora al 110% fino al 31 dicembre 2023 soltanto se:

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    come unifamiliare presentavi una SAL al 30% al 30 settembre 2022;

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    come condominio (anche minimo) veniva eseguita la delibera dell'assemblea condominiale entro il 24 novembre 2022 o se la pratica edilizia veniva protocollata in Comune entro il 25 novembre 2022 (o l'assemblea entro il 18 novembre e la pratica entro il 31 dicembre 2022).

Caso a parte per gli edifici situati in territori colpiti da eventi sismici: per loro è possibile accedere al 110% entro il 2025, ma solo per gli interventi di ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma.

Tale percentuale vale anche per ONLUS e associazioni di volontariato, sempre se sono ubicate in zone terremotate.

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