Edilizia: danno erariale al tecnico che non aggiorna i costi di costruzione

28/04/2025 14:00

Edilizia: danno erariale al tecnico che non aggiorna i costi di costruzione

Rischia la condanna per danno erariale il tecnico comunale che non esegue l'aggiornamento annuale dei costi di costruzione sulla base degli indici Istat relativi ai costi edilizi per i fabbricati residenziali. È la conclusione cui è arrivata la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n.99 2025, che ha condannato un tecnico comunale a risarcire l'ente di appartenenza per le mancate entrate conseguenti all'omesso adeguamento del costo di costruzione, con riferimento alle annualità dal 2008 al 2011. Per i giudici contabili l'aggiornamento annuale del contributo di costruzione si configura quale obbligo giuridico vincolato che rappresenta una delle principali forme di compartecipazione del privato al carico urbanistico e infrastrutturale derivante dall'intervento edilizio.

L'obbligo in questione grava direttamente sul Comune e, segnatamente, sull'ufficio tecnico competente, che è tenuto al relativo disimpegno senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi, di modo che l'omesso aggiornamento del contributo in questione comporta la responsabilità per danno erariale a carico del soggetto inadempiente.
La Sezione non ha accolto le deduzioni della difesa che puntavano a escludere la colpa grave dell'imputato a causa del difficile contesto lavorativo e organizzativo in cui lo stesso operava, caratterizzato da una cronica carenza di personale e dalla concentrazione di incarichi in capo a una sola figura organizzativa. Infatti il collegio ha osservato che l'adempimento imposto dall'articolo 16 del Dpr 380/2001 non è subordinato ad atti di indirizzo politico o deliberazioni dell'organo consiliare e dà luogo a “un obbligo di servizio chiaro, routinario e privo di particolare complessità applicativa”, la cui violazione non può che risultare connotata da macroscopica negligenza.

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