Quali sono le garanzie sul tuo conto corrente e sui conti deposito?

Gabriele Bellelli Gabriele Bellelli - 01/05/2021 18:35

Negli ultimi giorni all’interno del mio gruppo Facebook “Gabriele Bellelli - Investire Finanza personale”, a cui puoi iscriverti a questo link https://www.facebook.com/groups/163089017826794/ , sono sorte alcune domande e dubbi in merito alla sicurezza e alle garanzie sui conti correnti e sui conti deposito.

 

In questo articolo cercherò di farti chiarezza sui seguenti aspetti:

-quali sono le forme di garanzia attualmente presenti sui conti correnti e sui conti deposito

-caratteristiche, pregi e limiti del “fondo interbancario di tutela dei depositi”

-garanzie offerte dalle banche del circuito “credito cooperativo”

-garanzie offerte dalle SIM

-garanzie offerte da Banco Posta

 

 

 

Partiamo dal punto centrale: le attuali garanzie sono offerte dal “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” che costituisce quindi l’elemento di protezione per la liquidità dei conti correnti e dei conti deposito.

 

Il “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” è un consorzio cui aderiscono le banche italiane.

Le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di copertura delle perdite monetarie dei correntisti sono messe a disposizione dalle banche aderenti a questo consorzio.

 

Attenzione quindi ad un dettaglio importante: il “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” non è un Ente dello Stato italiano per cui di conseguenza non offre nessuna garanzia statale.

 

Il “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” garantisce fino a 100 mila, come riportato testualmente sul sito (www.fitd.it) “il decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della direttiva 2009/147CE, dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro”.

 

 

Entrando più nei dettagli, occorre sottolineare come la copertura fino a 100 mila euro sia da intendersi per depositante e per banca.

 

Il concetto che ho appena espresso si può schematizzare nei seguenti punti:

–se il conto è cointestato, la garanzia è estesa a ciascuno dei depositanti.

Se il conto ha una liquidità di 200 mila euro, la garanzia sarà di 100 mila euro per ciascun intestatario.

Se invece il conto presenta una liquidità di 300 mila euro, la garanzia totale sarà di 100 mila euro a depositante, ossia di 200 mila euro in totale.

 

–se possiedo più conti correnti presso lo stesso istituto di credito, la garanzia dei 100 mila euro si applica al cumulo dei depositi dei vari conti.

In altre parole, la garanzia di 100 mila in questo caso non si applica ad ogni singolo conto ma bensì sul totale del denaro depositato nei conti presso lo stesso istituto di credito.

 

–se si possiedono due conti in due distinte banche, la garanzia dei 100 mila euro si applica in ciascuna delle due banche.

Da quanto appena descritto ne consegue che, se su un conto corrente sono presenti più di 100 mila euro a depositante, è consigliabile aprire un nuovo conto presso un nuovo istituto di credito.

Un esempio chiarirà questo aspetto: se su un conto è presente liquidità per 280 mila euro, la garanzia si applicherà solamente fino a 200 mila euro (che equivale a 100 mila euro per ogni depositante) per cui ne consegue che sarà saggio aprire un nuovo conto presso un altro istituto, dove depositare gli eccedenti 80 mila euro che non sarebbero coperti da garanzia.

Stesso discorso ovviamente per un conto non cointestato che ecceda i 100 mila euro.

 

 

In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per determinate esigenze sociali.
Il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi (saldi temporanei elevati) derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

 

 

Le forme di garanzia appena descritte si applicano sia alle banche tradizionali che alle banche online, come ad esempio Fineco.

 

Occorre sottolineare come questa garanzia si applichi anche alle filiali italiane di banche estere, a patto che abbiano aderito al “fondo interbancario di tutela dei depositi” (che viene spesso abbreviato in “FITD”).

 

A questo link puoi consultare l’elenco delle banche che hanno aderito al consorzio e che godono della garanzia appena descritta: https://www.fitd.it/Chi_Siamo/Banche_consorziate

A questo link invece puoi consultare l’elenco delle banche che NON hanno aderito al consorzio e che, di conseguenza, non godono della tutela del fondo: https://www.fitd.it/Schema_volontario/Banche_non_aderenti

 

 

Prosegue ndo la trattazione dell’argomento occorre specificare come la garanzia del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” SI APPLICA solo a:

-Conto corrente

-Conto deposito

 

Al contrario invece, la garanzia del fondo NON si applica ai seguenti strumenti:

-Pronti contro termine

-Obbligazioni della banca

 

Il motivo della distinzione è semplice: il fondo copre solo i depositi e non gli investimenti.

 

 

Riassumendo quindi, sono garantiti:

-conti correnti

Conti deposito, sia liberi che vincolati

-certificati di deposito nominali

-assegni circolari

-carte prepagate, a patto che siano associate a un codice IBAN

 

Al contrario invece NON sono garantiti

-pronti contro termine

-certificati di deposito al portatore

-obbligazioni e azioni della banca in liquidazione

 

 

 

 

In caso di default della banca, la procedura di rimborso appare semplice e celere:

-La procedura di rimborso dei depositanti da parte del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” si attiverà nel momento in cui la banca è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa

-Non è necessaria alcuna richiesta di rimborso da parte del depositante

-Il rimborso sarà automatico ed erogato tramite la banca agente del FIDT

-Il rimborso è privo di costi per il depositante

-Il rimborso sarà effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca

 

 

 

 

A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: In caso di fallimento della mia banca, sono sicuro di ottenere indietro il mio denaro?

 

 

La risposta purtroppo non è così semplice: dal momento che la garanzia non è offerta dallo Stato italiano ma da un consorzio che nasce dall’adesione di alcune banche aderenti che in caso di necessità di impegnano a fornire liquidità per tutelarne i correntisti.

Semplificando al massimo ma giusto per capirsi: se va a gambe all’aria una banca, gli istituti di credito che aderiscono al fondo dovrebbero collaborare tra loro in modo da riuscire a proteggere i correntisti della banca in default.

 

Dal mio punto di vista, credo che questo consorzio sia in grado di svolgere il suo compito solo se ad essere in difficoltà saranno banche di piccole e medie dimensioni.

 

Qualche dubbio invece mi sorge in caso di insolvenza da parte di un grande istituto oppure di un numero elevato di banche che contemporaneamente entrano in crisi.

 

 

 

Prima di concludere, per completezza è opportuno dedicarsi ad alcuni approfondimenti:

-BancoPosta non aderisce al fondo interbancario ma, essendo una realtà controllata anche dallo Stato italiano, tramite una partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gode di una sorta di protezione indiretta.

 

-le banche aderenti al circuito del “credito cooperativo” aderiscono al “Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”.

Anche in questo caso l’importo massimo oggetto di rimborso è di norma pari a 100.000 euro per ciascun depositante.

Il sito di riferimento è http://www.fgd.bcc.it/

 

-le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), come ad esempio Directa Sim, aderiscono al “Fondo Nazionale di Garanzia” che prevede rimborsi fino a 20.000 euro.

Occorre però rilevare come, a differenza delle banche, le SIM non possono detenere la liquidità dei clienti: tecnicamente infatti le SIM sono obbligate a depositare il denaro dei clienti presso una banca in un “conto terzi”, dal quale sono tenute a prelevare i fondi esclusivamente nel momento in cui è necessario provvedere all’esecuzione degli ordini dei clienti.

Il sito di riferimento è: http://www.fondonazionaledigaranzia.it/

 

-la garanzia del fondo interbancario non si applica ai soldi depositati presso una COOP, attraverso il prestito sociale, dal momento che le Coop non sono una banca.

 

 

 

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Buon investing, Gabriele

 

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