Bail in: se lo conosci, non ti uccide!

Gabriele Bellelli Gabriele Bellelli - 14/12/2016 12:41

Bail In: se lo conosci, non ti uccide!
Gabriele Bellelli 
Consulenza finanziaria indipendente
www.bellelli.biz - g.bellelli@bellelli.biz 

 

L'argomento "bail in" continua ad essere molto caldo (negli ultimi giorni ho ricevuto qualche decina di emil di clienti Mps) ed a disturbare il sonno di numerosi italiani per cui ho deciso di scrivere un articolo per spiegare esattamente cos'è il "bail in" ma, soprattutto, quali sono i rischi per ogni strumento finanziario che un risparmiatore può detenere in portafoglio.

 

Onde evitare di fare confusione, procediamo con ordine...

 

Cos’è il bail in ?

Lo scorso 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la norma “bank recovery and resolution directive”, che i mezzi di comunicazione chiamano amichevolmente “bail in”, e che rappresenta il nuovo meccanismo con cui risolvere l’eventuale crisi di un istituto di credito.

 

Fino ad oggi, quando una banca era in difficoltà, il salvataggio proveniva dall’esterno (“bail out” = salvataggio esterno) con lo Stato che interveniva e salvava l’istituto di credito.

Dal 1 gennaio, in caso di difficoltà da parte di una banca, lo Stato non potrà più intervenire e quindi il salvataggio dovrà necessariamente provenire dall’interno (“bail in” = salvataggio interno) e questo significa che, in caso di dissesto finanziario di un istituto di credito, saranno chiamati a partecipare al salvataggio prima gli azionisti e poi i possessori delle obbligazioni subordinate.

Qualora però questi interventi non siano sufficienti, potranno essere ulteriormente coinvolti anche i possessori di obbligazioni senior (non garantite) ed infine anche i semplici correntisti per la quota eccedente i 100.000 euro.

 

In pratica il meccanismo del "bail in" prevede che siano gli investitori, contribuendo con le proprie risorse monetarie, a risolvere le difficoltà finanziarie della banca.
Nel dettaglio questo significa che il capitale dell'istituto in crisi viene ricostruito mediante l'assorbimento delle perdite da parte degli investitori, partendo dagli azionisti a scendere fino ai semplici correntisti.

 

 

Cosa succede ai prodotti finanziari in caso di bail in ?

 

In caso di dissesto finanziario di un istituto di credito, la procedura del "bail in" colpirà, in ordine decrescente, i possessori di:

-azioni

-obbligazioni subordinate

-obbligazioni senior non garantite e certificates (certificati di investimento)

-conti correnti sopra i 100.000 euro

 

Prima di procedere con la descrizione di ogni singolo prodotto finanziario, è opportuno specificare che il meccanismo del “bail in” è applicabile anche ai prodotti finanziari sottoscritti ed acquistati prima dell’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2016).

 

Gli azionisti sono i primi ad essere colpiti dal meccanismo di “bail in” e rischiano concretamente di fare la fine del porco, come nel caso recente di banca delle Marche, banca popolare dell’Etruria, CariFe e CariChieti.

Personalmente ritengo che l’azionista di banche traballanti dovrebbe liquidare le azioni della banca, o quantomeno ridurne il peso di portafoglio in dosi omeopatiche.

 

In tema di azioni, è doverosa una precisazione in merito al prestito titoli.

Dal momento che l’attivazione del prestito titoli prevede il passaggio della proprietà dei titoli dall’investitore all’istituto di credito, ne consegue che è un elemento coinvolto nel meccanismo del “bail in”.

Non c'è quindi alcun dubbio che il prestito titoli costituisca un fattore di rischio che debba essere ponderato con molta attenzione da parte dell’investitore.

In altre parole, personalmente non concederei il prestito titoli ad un istituto traballante...

 

 

I possessori di obbligazioni subordinate sono i secondi ad essere coinvolti dal meccanismo del “bail in” e rischiano concretamente di perdere l’intero importo investito.

Anche in questo caso, personalmente ritengo che il possessore di obbligazioni subordinate di banche traballanti dovrebbe liquidare le posizioni, o quantomeno ridurne il peso di portafoglio in dosi omeopatiche.

 

Qualora il sacrificio delle prime due categorie di prodotti finanziari non sia sufficiente, anche i possessori delle obbligazioni senior non garantite possono essere colpiti.

Indubbiamente si tratta di un rischio inferiore rispetto ai possessori dei bond subordinati, ma è innegabile che anche i bond senior siano sotto il cappello del “bail in”, nonostamte sedicenti esperti lascino intendere il contrario sui mezzi di comunicazione.

 

Personalmente ritengo che per il buon padre di famiglia sia saggio evitare di possedere anche le obbligazioni senior di emittenti bancari traballanti, soprattutto se con scadenze lunghe.

Qualora un risparmiatore abbia già in portafoglio delle obbligazioni, è opportuno valutarne il peso percentuale e ridurlo a dosi omeopatiche, oppure azzerarlo.

Dal punto di vista operativo è inoltre saggio fissare sempre un livello di “stop loss” sotto il quale chiudere (oppure ridurre) le posizioni sulle obbligazioni in portafoglio che iniziano a dare segnali di preoccupazione; e questo è un consiglio valido sia per le obbligazioni subordinate che senior.

 

In tema di obbligazioni ricordo che purtroppo il “default” è l’unico rischio che non possiamo completamente eliminare; lo possiamo limitare e gestire ma non eliminare!

L’unica concreta modalità per l’investitore di difendersi dal rischio insolvenza è di diversificare il portafoglio e quindi di non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Il consiglio è quindi di frazionare il capitale e destinarne solo una piccola frazione (2-5%) ad ogni singolo emittente.

 

Allo stesso livello delle obbnligazioni senior non ganartite ci sono i certificates (certificati di investimento) sono coinvolti dal meccanismo di bail-in solo dopo gli azionisti e i possessori dei bond subordinati. 

 

Le obbligazioni senior garantite (covered bond) invece sono garantite e non rientrano all’interno del meccanismo del “bail in”.

 

In questo contesto è necessario anche un approfondimento in merito al deposito titoli che è il conto che custodisce i prodotti finanziari acquistati dall’investitore e depositati presso la banca.

Dal momento che il deposito titoli costituisce un patrimonio separato da quello della banca, che quindi è una mera custode dei prodotti finanziari ivi custoditi all’interno, ne consegue che non è coinvolto dal meccanismo di “bail in”.

All’interno del deposito titoli, gli unici prodotti finanziari eventualmente coinvolti dal “bail in” sono le azioni e le obbligazioni emesse dalla società stessa coinvolta dal “bail in”, mentre tutti gli altri prodotti finanziari restano indenni.

 

Nessuna criticità inoltre anche per quanto riguarda i fondi di investimento, anche se gestiti della SGR di proprietà della banca in difficoltà economica, dal momento che è prevista la segregazione del patrimonio.

 

Per quanto riguarda invece le gestioni patrimoniali occorre verificare i prodotti finanziari che sono stati acquistati dal gestore: se la gestione contiene azioni oppure obbligazioni della banca in crisi, questa quota di portafoglio può essere colpita dal “bail in”; altrimenti nessun problema.

 

In merito alle cassette di sicurezza vale lo stesso discorso appena effettuato per il deposito titoli: la banca è solo una mera custode per cui gli asset contenuti nelle cassette non sono coinvolti dall’eventuale “bail in”.

 

In ultima istanza anche la liquidità del conto corrente può rientrare all’interno del meccanismo del “bail in” per la quota eccedente i 100.000 euro.

Ovviamente i depositi oltre i 100.000 euro non sono coinvolti in automatico dal meccanismo del "bail in" ma vengono coinvolti solo nel caso in cui il contributo degli strumenti precedenti (azioni, obbligazioni subordinate e bond senior non garantiti) non sia sufficiente a risanare la banca.

In concreto quindi la liquidità fino a 100.000 euro è esclusa dal meccanismo del “bail in” ed è tutelata dal “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”.

La garanzia fino ai 100.000 euro per depositante è attiva anche nei confronti dei conti deposito (anche vincolati), dei libretti di risparmio, degli assegni circolari e dei certificati di deposito nominativi.

 

Entrando nel dettaglio del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” occorre sottolineare come offra una copertura fino a 100 mila euro per depositante e per banca, che in concreto significa che:

-conto cointestato: la garanzia è estesa a ciascuno dei depositanti, per cui se il conto è di 200.000 euro, la garanzia è di 100.000 euro in capo a ciascun intestatario. Invece se il conto è di 250.000 euro, la garanzia totale sarà di 100 mila euro a depositante (e quindi 200 mila euro in tutto) e lascerà scoperti 50.000 euro.

-conti in due distinti istituti: la garanzia dei 100.000 euro si applica in ciascuna delle due banche.

-più conti correnti presso lo stesso istituto di credito: la garanzia dei 100.000 euro si applica al cumulo dei depositi dei vari conti, e questo significa che la garanzia di 100.000 in questo caso non si applica ad ogni singolo conto ma bensì sul totale del denaro depositato nei conti presso lo stesso istituto di credito.

Ça va sans dire che la copertura appena descritta si applica sia alle banche tradizionali che alle banche online, ed anche alle filiali italiane di banche estere, a patto che abbiano aderito al " Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”.

 

Dal mio punto di vista, qualora su un conto corrente siano presenti più di 100.000 euro a depositante, è saggio investire l’eccedenza in asset class sicure oppure aprire un nuovo conto presso un diverso istituto di credito, valutando anche soluzioni estere (ad esempio una banca svizzera).


 

Infine per completare il quadro generale dei prodotti finanziari occorre precisare che:

 

-libretti postali e buoni fruttiferi: non rientrano all’interno del “bail in” dal momento che sono emessi dalla "Cassa Depositi e Prestiti" che non è un istituto di credito.

 

-pronti contro termine: possono essere coinvolti nel "bail in" ed inoltre non godono neanche del meccanismo di tutela offerto dal "fondo interbancario di tutela dei depositi"

 

-prestito sociale Coop: non rientra all’interno del “bail in” dal momento che le cooperative non sono banche.

Attenzione però perché per lo stesso motivo, i prestiti sociali non sono coperti dalla garanzia dei 100.000 euro del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” che invece è in vigore sulle banche.

Personalmente ritengo che il libretto del risparmio sociale possa essere uno strumento utile solo se si depositano pochi euro, giusto per fare la spesa.

Se invece il prestito soci è utilizzato come una forma di investimento per i risparmi, oppure per cercare di evitare il “bail in”, onestamente mi sento in dovere di sconsigliarlo dal momento che ci sono prodotti più sicuri, oltre che più remunerativi.

 

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Buon trading

Gabriele

 

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